fotovoltaico: catasto e rendita catastale
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<h2>Fotovoltaico e catasto</h2>
Tre anni passarono tra la circolare 38/E del 2010 e la circolare 36/E del 2013 entrambe dell'agenzia delle entrate. L'ultima circolare citata è il punto di riferimento della normativa attualmente in vigore. Precedentemente alle circolari (ovviamente la prima era del tutto antitetica alle posizione della seconda) in Italia regnava un livello di ambiguità assoluta.
Esaminiamo brevemente gli aspetti salienti della circolare 36/E del 2013.
Impianti su terreno agricolo non a servizio di edifici | Impianti su fabbricato ad uso agricolo o rurale, non asserviti ad altro edificio | Impianti realizzati in aree di pertinenza di edifici o su edifici |
sono funzionalmente indipendenti ed assumono rilevanza di centrale di produzione elettrica, categoria catastale D1 | sono funzionalmente indipendenti, categoria catastale D10 | non soggetti ad accatastamento poichè non funzionalmente indipendenti dal fabbricato |
si calcola una rendita catastale per la nuova particella | si calcola una rendita catastale per la nuova particella | non incrementano la rendita catastale se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
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Il calcolo del valore dell'immobile da rapportare a quello dell'impianto fotovoltaico viene effettuato con un procedura nota ai tecnici del settore edile, che la nostra società può effettuare su richiesta.