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fotovoltaico: catasto e rendita catastale

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<h2>Fotovoltaico e catasto</h2>

Tre anni passarono tra la circolare 38/E del 2010 e la circolare 36/E del 2013 entrambe dell'agenzia delle entrate. L'ultima circolare citata è il punto di riferimento della normativa attualmente in vigore. Precedentemente alle circolari (ovviamente la prima era del tutto antitetica alle posizione della seconda) in Italia regnava un livello di ambiguità assoluta.

Esaminiamo brevemente gli aspetti salienti della circolare 36/E del 2013.


Impianti su terreno agricolo non a servizio di edificiImpianti su fabbricato ad uso agricolo o rurale, non asserviti ad altro edificioImpianti realizzati in aree di pertinenza di edifici o su edifici
sono funzionalmente indipendenti ed assumono rilevanza di centrale di produzione elettrica, categoria catastale D1sono funzionalmente indipendenti, categoria catastale D10non soggetti ad accatastamento poichè non funzionalmente indipendenti dal fabbricato
si calcola una rendita catastale per la nuova particella
si calcola una rendita catastale per la nuova particellanon incrementano la rendita catastale se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
  •  il valore dell'impianto è inferiore al 15% del valore dell'immobile
  • la potenza è minore a 3 kWp x n° di unità abitative servite
  • il volume dell'installazione su terreno è minore di 150 mc
Il calcolo del valore dell'immobile da rapportare a quello dell'impianto fotovoltaico viene effettuato con un procedura nota ai tecnici del settore edile, che la nostra società può effettuare su richiesta.
Nowatech s.r.l. / Piazza Cavallotti, 1 - 00073 Castel Gandolfo (RM) / P. IVA 10323941004 / tel.: 06 9291 6558 / fax: 06 89 28 21 23 / mail: info@nowatech.it / urgenze: 331 404 36 06 - 334 76 88 898
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